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L'erede del depositario

  • Immagine del redattore: Avv. Giovanni Babino
    Avv. Giovanni Babino
  • 24 giu
  • Tempo di lettura: 1 min

Tra le sorprese dell’eredità ne esiste una molto insidiosa.


Quando si apre una successione in assenza di testamento, è frequente che gli eredi ritengano che tutti i beni mobili appartenenti o comunque riconducibili al defunto facciano parte dell'eredità e decidano, per diverse ragioni, di venderli.


Tuttavia è possibile che il defunto non fosse il proprietario dei beni, bensì il

depositario.


In questo caso, il codice civile italiano, art. 1776 cc, dispone che l’erede del

“depositario” che abbia venduto il bene in buona fede cioè senza sapere che il

defunto lo deteneva solo come depositario, sia obbligato a restituire al depositante

il corrispettivo ricevuto con la vendita del bene in questione.


Pertanto, prima di procedere alla vendita dei beni mobili appartenuti al defunto, è opportuno accertarsi che questi ne fosse effettivamente proprietario.


Milano, 24.06.2026


Avv. Giovanni Babino

 
 
 

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